giovedì, Maggio 14, 2026

Assenze per visite mediche, terapie e visite specialistiche: Dopo la vittoria della FLC CGIL ripristinate le regole del contratto nazionale

0
782

A seguito del nostro ricorso, la sentenza del TAR 5714 del 17 aprile 2015 annulla la circolare 2/14 del Ministero della funzione pubblica, dichiara illegittime disposizioni unilaterali sulla materia e riconduce la questione nell’alveo corretto, ovvero quello contrattuale.

Nella sentenza si affermano alcuni punti molto importanti:

  • i permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo (motivi personali o di famiglia), così come i permessi brevi o le ferie, non vanno obbligatoriamente utilizzati (come affermato nella circolare 2/14) per giustificare assenze che hanno a che fare con la prevenzione della salute o con la malattia;
  • questi permessi per visite mediche, quando non sono direttamente riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto sancito dalla legge;
  • la sede legittima per regolare la materia è quella contrattuale, così come riconosciuto implicitamente dallo stesso atto d’indirizzo emanato dal Dipartimento della funzione Pubblica all’Aran.

Approfondisci sul sito nazionale FLC CGIL

Articolo precedenteElezioni CSPI, appello al voto per la lista CGIL Valore Scuola
Prossimo articoloELEZIONI CSPI, perchè votare la lista CGIL Valore Scuola