martedì, Aprile 16, 2024
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TFA Strumento musicale: perchè TRE anni di corso mentre tutti gli altri possono abilitarsi con un solo anno?

Una svista normativa a nostro parere che però costerebbe cara ai tanti docenti precari che, pur in servizio con un titolo valido e riconosciuto dalla normativa, si vedrebbero ora costretti ad aggiungere al percorso abilitante di un anno, un ulteriore biennio. Una vera ingiustizia, in considerazione del fatto che in altri casi simili ciò non è avvenuto.

Su richiesta dei nostri iscritti lanciamo dunque una campagna di mobilitazione invitando tutti gli interessati a trasmettere direttamente alla commissione VII, Cultura, Scienza e Istruzione, al Presidente e ai singoli membri, il testo della nostra giusta e legittima rivendicazione.

Il testo della rivendicazione

Al Presidente della Commissione VII

Cultura, Scienza e Istruzione

Camera dei Deputati

A tutti i componenti della commissione VII

 

E’ da tempo oramai che da più parti si sollecita l’attivazione dei TFA previsto dalle norme transitorie del regolamento sulla formazione iniziale, in modo da garantire, anche per strumento musicale, le stesse opportunità previste per gli altri insegnamenti afferenti all’AFAM ed in particolare per lo strumento musicale.

La questione è diventata ancora più urgente con l’attivazione del percorso ordinario di abilitazione ovvero il biennio di II livello seguito dal TFA.

In concreto le procedure abilitanti sullo strumento musicale, pur in presenza di un regime transitorio che dovrebbe riconoscere validi i vecchi titoli cosi come la normativa preesistente faceva consentendo l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, stabilisce per questa classe di concorso una procedura abilitante allungata di due anni!

Questo avviene perchè è prevalsa una interpretazione secondo cui le norme transitorie sul TFA previste dall’art. 15 del regolamento (DM 249/10), non si applicherebbero allo strumento musicale.

Si tratta di una interpretazione errata e fuorviante.

Seppure il regolamento fa riferimento, nel comma 1, al solo DM 22/05, già nel chiarimento del Miur fornito con la nota 1065/11 si precisa che il riferimento è da intendersi anche al DM 39/98 e alle sue successive modifiche e integrazioni. Sicuramente tra le integrazioni del DM 39/98 va annoverato il DM 201/99 che istituisce la specifica classe di concorso di strumento musicale. Inoltre al comma 5 del medesimo articolo 15 viene fatto esplicito riferimento alle istituzioni AFAM per l’organizzazione dei TFA transitori.

E’ chiaro quindi che strumento musicale è una classe di concorso come le altre e deve essere trattata allo stesso modo sia nelle norme a regime (biennio di II livello+TFA) che in quelle transitorie (solo TFA).

Del resto lo stesso MIUR si era espresso nella nota 206 del 25 gennaio 2013 per la non obbligatorietà del corso di secondo livello a indirizzo didattico, con accesso al normale TFA annuale.

Invece per una errata e gravemente superficiale interpretazione i soli aspiranti docenti di strumento musicale sono costretti ad affrontare un percorso triennale invece che quello annuale del solo TFA, dovendo quindi riacquisire un titolo di cui sono già in possesso essendo sia il diploma di vecchio ordinamento che il diploma di II livello (nello specifico strumento) già titoli di accesso per quella classe di concorso.

Questa situazione, dovuta ad una evidente svista normativa, produce ora una grande danno a tanti lavoratori che, pur avendo già insegnato ed essendo spesso in costanza di servizio di insegnamento, vengono discriminati rispetto ad altri docenti nelle medesime condizioni.

Si chiede dunque alle autorità in indirizzo di intervenire rettificando le disposizioni che consentono l’accesso ai TFA in regime transitorio, riportando anche i docenti dello strumento musicale nella normativa comune, quindi consentendo le procedure abilitanti per lo strumento musicale con un percorso annuale.

 

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