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Delibera n.20 del 26/01/2016 – Dimensionamento della rete scolastica della Campania

La Regione Campania delibera sul dimensionamento scolastico 2016-2017

Di seguito il testo della delibera e gli allegati.

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Delibera n.20 del 26/01/2016 – Dimensionamento della rete scolastica della Campania

 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

 

PREMESSO che

  1. la Legge 15 marzo 1997, n. 59 all’art. 21 prevede la riorganizzazione dell’intero sistema scolastico, in funzione dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

  2. il DPR 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il “regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche” ex art. 21 della L. 59/1997; determinando procedure, tempi di applicazione ed attuazione del piano regionale di dimensionamento

  3. tra le funzioni delegate alle Regioni dall’art. 138 del d. lgs. 112/1998 in materia di Istruzione scolastica, vi è la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;

  4. l’art. 139 del precitato decreto legislativo ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee guida definite dal coordinamento delle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti sia l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, sia la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

  5. la Legge n. 56/2014 ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane “la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale”, oltre che “la gestione dell’edilizia scolastica”;

  6. un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l’adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con Decreto del Presidente della Regione – Commissario ad acta – n. 1 del 26 luglio 2000, in attuazione del DPR n. 233 del 18 giugno 1998;

CONSIDERATO che

  1. la legge costituzionale n. 3/2001 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;

  2. la Legge n. 53/2003 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione;

  3. l’art. 64 del D. L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, che ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

  4. il DPR 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto “norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008”, che ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e dettato disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado;

  5. la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del D.L. 112/2008 ritenendo che “la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica” nonchè la previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di “chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni” sia di competenza delle Regioni e degli Enti Locali e non dello Stato, confermando con ciò la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica;

  6. i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;

  7. le Leggi 15 luglio 2011 n. 111 e 12 novembre 2011 n. 183 che, nel dettare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell’autonomia scolastica per le istituzioni scolastiche di infanzia e I ciclo e quelle del II ciclo;

  8. la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane” che conferma, quale funzione fondamentale delle stesse, la programmazione della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale;

  9. la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 2011, stabilendo la non obbligatorietà di aggregazione della scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi;

  10. il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, all’art. 12 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, siano definiti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5bis dell’art. 19 del DL n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011;

DATO ATTO

  1. che, con DGR n. 512 del 27/10/2015 sono state approvate le “Linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa – A.S. 2016/2017”;

CONSIDERATO

  1. che spettano alla Regione le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e l’approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;

  2. che spetta alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l’organizzazione della rete scolastica, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;

  3. che la Giunta Regionale approva annualmente il Piano di organizzazione della rete scolastica sulla base dei piani provinciali;

PRESO ATTO

  1. che le amministrazioni provinciali e comunali hanno presentato proposte di riorganizzazione della rete scolastica per i territori di competenza;

  2. che le amministrazioni provinciali hanno proposto nei loro piani provinciali nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni e proposte di attivazione di corsi serali degli Istituti Secondari di II grado che insistono sul proprio territorio;

  3. che è stata condotta una verifica di rispondenza delle proposte pervenute alle linee guida emanate dalla Regione;

  4. che l’Assessorato all’Istruzione ha tenuto diversi incontri con le parti sociali, anche alla presenza dell’Ufficio Scolastico Regionale;

 

PRESO ATTO altresì

  1. della sentenza TAR Campania – Sezione Quarta – n.80/2016 che, annullando la DGR n. 6/2015, dichiara l’obbligo della Regione di provvedere all’istanza del Comune di Acerno del 24 novembre 2014;

 

CONSIDERATO

  1. che, in forza della verifica sopracitata e degli incontri tenuti, si è stabilito di non approvare, per le seguenti motivazioni:

a.1 la proposta di fusione di istituzioni scolastiche, qualora risulti prevedibile, in considerazione del numero degli iscritti, il recupero dell’autonomia;

a.2 la proposta che comporti la perdita di una autonomia scolastica;

a.3 la proposta di aggregazione di plessi facenti parte di altra istituzione scolastica che ne comporti la perdita di autonomia;

a.4 la proposta non deliberata dal soggetto competente in materia;

a.5 la proposta che non presenti i requisiti di legge (DPR 233/1998);

a.6 la proposta che riguardi un indirizzo di studio già presente sul territorio;

a.7 la proposta che contrasti con le linee guida regionali (DGR 512/2015);

 

  1. che, nei casi di coinvolgimento di più Comuni, sulla scorta delle proposte pervenute, ai fini di una migliore organizzazione del servizio scolastico, sono state operate dalla Regione Campania scelte in autonomia;

  2. che si è stabilito di autorizzare i corsi serali delle istituzioni scolastiche nella cui offerta formativa risultino già presenti gli indirizzi di studio richiesti;

 

 

RITENUTO

  1. di dover riorganizzare la rete scolastica secondo le proposte contenute nei piani provinciali e deliberate dalle amministrazioni comunali o provinciali, secondo la rispettiva competenza, coerenti con gli indirizzi regionali, come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di dover inserire nel piano dell’offerta formativa per l’A.S. 2016/2017 l’attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II grado, secondo le indicazioni contenute nei piani provinciali, come riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condizionandone l’attivazione al fatto che gli stessi risultino compatibili con le disponibilità di organico;

  3. di dover rinviare a successivo provvedimento della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l’approvazione, per l’A.S. 2016/2017, dell’elenco dei corsi serali delle Istituzioni scolastiche nella cui offerta formativa risultano già presenti gli indirizzi di studio richiesti, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento, relativo all’organizzazione della rete scolastica per l’A.S. 2016/2017:

 

  • è essenziale alla continuità delle funzioni in quanto è propedeutico alla programmazione dell’offerta formativa per l’A.S. 2015/2016, alla conseguente raccolta delle iscrizioni degli alunni, alla definizione degli organici da parte del MIUR;

  • è attuativo di obblighi amministrativi previsti dalla normativa di settore;

  • è attuativo degli indirizzi e dei criteri precedentemente emanati dalla Giunta regionale;

RITENUTO di poter approvare per l’A.S. 2016/2017 la riorganizzazione della rete scolastica regionale della Campania, specificando che gli Istituti scolastici non inclusi negli allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta, conservano lo stato di fatto;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;

VISTI

  • la Legge 15 marzo 1997, n. 59;

  • il DPR 18 giugno 1998, n. 233;

  • il D. Lgs. 112/98;

  • i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;

  • la L. 183/2011;

  • il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;

  • la L. 7 aprile 2014 n. 56;

  • la DGR n. 512 del 27/10/2015;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di riorganizzare la rete scolastica secondo le proposte contenute nei piani provinciali e deliberate dalle amministrazioni comunali o provinciali, secondo la rispettiva competenza, coerenti con gli indirizzi regionali, come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di inserire nel piano dell’offerta formativa per l’A.S. 2016/2017 l’attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II grado, secondo le indicazioni contenute nei piani provinciali, come riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condizionandone l’attivazione al fatto che gli stessi risultino compatibili con le disponibilità di organico;

  3. di rinviare a successivo provvedimento della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l’approvazione, per l’A.S. 2016/2017, dell’elenco dei corsi serali delle Istituzioni scolastiche nella cui offerta formativa risultano già presenti gli indirizzi di studio richiesti, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

  4. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili e alla UOD Istruzione;

5. di incaricare l’UOD Istruzione di notificare il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale, per gli adempimenti di competenza;

6. di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it.

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