giovedì, Marzo 28, 2024
HomeNews20130831 MIUR - Supplenze annuali 2013/2014: pubblicata il 30 agosto la nota...

20130831 MIUR – Supplenze annuali 2013/2014: pubblicata il 30 agosto la nota ministeriale. Varie novità positive grazie alla forte iniziativa della FLC CGIL

31 agosto 2013

nota 1878 del 30 agosto 2013 – istruzioni operative supplenze 2013-2014
nota 8585/13 del 30 agosto 2013 – graduatorie di istituto docenti 2013-2014

[dal sito della FLC CGIL Nazionale www.flcgil.it]

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il 30 agosto 2013 la nota 1878, con la quale si forniscono indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali/Territoriali sulle procedure e sulle regole per l’individuazione del personale precario ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Le novità

Personale docente

Viene precisato chiaramente che è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.

Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007. Viene ribadito quanto previsto dalla nota 18329/07: per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non quelli derivanti dalla frantumazione di posti o cattedre.

Scuola primaria: i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. La nota precisa che fino a 11 ore deve essere previsto 1 ora di programmazione, da 12 ore in poi, due ore.

Negli Istituti in cui si attivano nuovi insegnamenti per effetto della progressiva entrata a regime della riforma degli ordinamenti scolastici, per i quali negli anni precedenti compresi nell’attuale triennio di vigenza non erano presenti graduatorie, sono utilizzate le graduatorie generate per la prima volta dal  Sistema Informativo sulla base delle classi di concorso e degli istituti richiesti a suo tempo dagli aspiranti all’atto della domanda di iscrizione per l’attuale triennio.

Le novità relative ai licei musicali sono analizzate in una specifica notizia.

Personale ATA

Analogamente a quanto stabilito per i docenti viene chiarito che per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non “i posti ad orario ridotto (part-time) derivanti da posti interi”.

Viene sancito, non solo il diritto al completamente orario, ma anche il diritto a lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

Tutto il personale

In caso di nomine conferite entro il 31 agosto, il 1° settembre deve essere retribuito.

Le situazioni che diano diritto alla priorità della scelte della sede (art. 21, art. 33 comma 6, art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92) possono essere documentate all’atto della convocazione.

Viene recepito quanto stabilito dall’art. 42 del DL 69/12, convertito nella Legge 98/13, che ha abrogato le norme sull’obbligatorietà della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego.

Le procedure di riallineamento delle graduatorie delle scuole oggetto di dimensionamento sono già attive. Pertanto le scuole possono effettuare nomine fin dall’inizio dell’a.s. 2013/14 secondo le decorrenze e durate previste senza necessità di conferire supplenze fino all’avente diritto. A tal proposito il MIUR ha emanato la nota 8585/13 del 30 agosto 2013.

Tutte le novità introdotte nella circolare sono il frutto di un intenso lavoro di proposta e alle iniziative messe in campo in questi mesi dalla FLC CGIL in difesa dei precari della scuola.

Richiesta del part-time

Nella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell’assunzione, così come sancito esplicitamente dal CCNL 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del CCNL sul part-time riguardanti sia il personale docente che ATA. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell’art. 73 della L. 133/08, che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso, secondo noi, a valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell’orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all’O.M. n. 446/97 (vedi art. 39 c. 13 CCNL 2006-2009). Infine, è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.

Docenti

Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:

  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione
  • sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina
  • per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.

Comunicazione titolo di sostegno

Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 12 luglio 2013, è prevista la possibilità di comunicare tramite raccomandata A/R alla scuola a cui è stato indirizzato il modello di domanda per le graduatorie d’istituto, in carta semplice, l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo 10 settembre.

Gli aspiranti saranno inclusi in coda agli elenchi di sostegno, per la fascia di appartenenza, ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto.

ATA

Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano sostanzialmente le regole dello scorso anno ed in particolare:

  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione
  • la possibilità di costituire posti orario aggregando part-time anche in scuole diverse.

Priorità nella scelta della sede

Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.

Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.

Impegni del MIUR

Il MIUR si è impegnato ad emanare a breve specifiche note ministeriali relative:

  • alla immediata fruizione, dopo il perfezionamento del contratto individuale di lavoro da parte del dirigente scolastico, degli istituti dell’aspettativa e del congedo previsti dal CCNL, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato
  • alla casistica, contemplata dalla normativa, in cui non occorre prendere servizio (es. maternità)
  • al riconoscimento del superamento del periodo di prova (2 mesi) per i collaboratori scolastici immessi in ruolo con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2012.

31 agosto 2013

nota 1878 del 30 agosto 2013 – istruzioni operative supplenze 2013-2014
nota 8585/13 del 30 agosto 2013 – graduatorie di istituto docenti 2013-2014

[dal sito della FLC CGIL Nazionale www.flcgil.it]

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il 30 agosto 2013 la nota 1878, con la quale si forniscono indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali/Territoriali sulle procedure e sulle regole per l’individuazione del personale precario ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Le novità

Personale docente

Viene precisato chiaramente che è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.

Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007. Viene ribadito quanto previsto dalla nota 18329/07: per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non quelli derivanti dalla frantumazione di posti o cattedre.

Scuola primaria: i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. La nota precisa che fino a 11 ore deve essere previsto 1 ora di programmazione, da 12 ore in poi, due ore.

Negli Istituti in cui si attivano nuovi insegnamenti per effetto della progressiva entrata a regime della riforma degli ordinamenti scolastici, per i quali negli anni precedenti compresi nell’attuale triennio di vigenza non erano presenti graduatorie, sono utilizzate le graduatorie generate per la prima volta dal  Sistema Informativo sulla base delle classi di concorso e degli istituti richiesti a suo tempo dagli aspiranti all’atto della domanda di iscrizione per l’attuale triennio.

Le novità relative ai licei musicali sono analizzate in una specifica notizia.

Personale ATA

Analogamente a quanto stabilito per i docenti viene chiarito che per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non “i posti ad orario ridotto (part-time) derivanti da posti interi”.

Viene sancito, non solo il diritto al completamente orario, ma anche il diritto a lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

Tutto il personale

In caso di nomine conferite entro il 31 agosto, il 1° settembre deve essere retribuito.

Le situazioni che diano diritto alla priorità della scelte della sede (art. 21, art. 33 comma 6, art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92) possono essere documentate all’atto della convocazione.

Viene recepito quanto stabilito dall’art. 42 del DL 69/12, convertito nella Legge 98/13, che ha abrogato le norme sull’obbligatorietà della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego.

Le procedure di riallineamento delle graduatorie delle scuole oggetto di dimensionamento sono già attive. Pertanto le scuole possono effettuare nomine fin dall’inizio dell’a.s. 2013/14 secondo le decorrenze e durate previste senza necessità di conferire supplenze fino all’avente diritto. A tal proposito il MIUR ha emanato la nota 8585/13 del 30 agosto 2013.

Tutte le novità introdotte nella circolare sono il frutto di un intenso lavoro di proposta e alle iniziative messe in campo in questi mesi dalla FLC CGIL in difesa dei precari della scuola.

Richiesta del part-time

Nella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell’assunzione, così come sancito esplicitamente dal CCNL 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del CCNL sul part-time riguardanti sia il personale docente che ATA. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell’art. 73 della L. 133/08, che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso, secondo noi, a valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell’orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all’O.M. n. 446/97 (vedi art. 39 c. 13 CCNL 2006-2009). Infine, è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.

Docenti

Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:

  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione
  • sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina
  • per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.

Comunicazione titolo di sostegno

Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 12 luglio 2013, è prevista la possibilità di comunicare tramite raccomandata A/R alla scuola a cui è stato indirizzato il modello di domanda per le graduatorie d’istituto, in carta semplice, l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo 10 settembre.

Gli aspiranti saranno inclusi in coda agli elenchi di sostegno, per la fascia di appartenenza, ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto.

ATA

Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano sostanzialmente le regole dello scorso anno ed in particolare:

  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione
  • la possibilità di costituire posti orario aggregando part-time anche in scuole diverse.

Priorità nella scelta della sede

Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.

Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.

Impegni del MIUR

Il MIUR si è impegnato ad emanare a breve specifiche note ministeriali relative:

  • alla immediata fruizione, dopo il perfezionamento del contratto individuale di lavoro da parte del dirigente scolastico, degli istituti dell’aspettativa e del congedo previsti dal CCNL, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato
  • alla casistica, contemplata dalla normativa, in cui non occorre prendere servizio (es. maternità)
  • al riconoscimento del superamento del periodo di prova (2 mesi) per i collaboratori scolastici immessi in ruolo con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2012.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments